
Formazione

La formazione dei lavoratori per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro è uno dei principali obblighi a carico del Datore di Lavoro
così come previsto in diversi articoli del D. Lgs. 81/08 (primo fra tutti l’art. 37, il quale obbliga il Datore di Lavoro a provvedere alla Formazione dei Lavoratori, secondo i contenuti e la durata previsti dall’Accordo Stato Regioni del 21/12/2011).
L’art. 2 del D. Lgs. 81/08 considera lavoratori tutte le persone che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolgono un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un Datore di Lavoro, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere una professione.
La formazione obbligatoria per i Lavoratori si compone di:
Formazione Generale (credito formativo permanente) riguardante tutti i settori o comparti aziendali e con una durata non inferiore a 4 ore
Formazione Specifica in relazione alla classificazione del Rischio aziendale basata sui codici ATECO 2007 ed alla mansione effettivamente svolta:
Rischio BASSO: 4 ore
- Rischio MEDIO: 8 ore
- Rischio ALTO: 12 ore
La formazione obbligatoria per i Preposti (in aggiunta a quella dei Lavoratori) si compone di:
Formazione Aggiuntiva: durata non inferiore a 8 ore
La formazione obbligatoria per i Dirigenti si compone di:
Formazione Specifica: durata non inferiore a 16 ore
PER LE SUDDETTE FIGURE (LAVORATORI, PREPOSTI, DIRIGENTI), È PREVISTO UN AGGIORNAMENTO PERIODICO DI 6 ORE OGNI 5 ANNI
La formazione obbligatoria per i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) si compone di:
- Formazione Specifica: durata non inferiore a 32 ore
Per la figura di RLS, è previsto un aggiornamento periodico di 4 ore ogni anno nel caso di azienda con numero di dipendenti fino a 50, di 8 ore ogni anno nel caso di azienda con numero di dipendenti maggiore a 50.
È prevista una formazione Specifica (aggiuntiva rispetto a quella dei Lavoratori) per gli Addetti di Primo Soccorso ed Addetti Antincendio e Gestione Emergenze.
La formazione obbligatoria per gli Addetti di Primo Soccorso si compone di (D.M. 388/2003):
- Formazione Specifica: in relazione alla classificazione del Rischio aziendale:
- Aziende Tipo A – Rischio ALTO: 16 ore, con aggiornamento di ore 6 ogni 3 anni
- Aziende Tipo B – Rischio MEDIO: 12 ore con aggiornamento di ore 4 ogni 3 anni
- Aziende Tipo C – Rischio BASSO: 12 ore con aggiornamento di ore 4 ogni 3 anni
La formazione obbligatoria per gli Addetti Antincendio e Gestione Emergenze si compone di (D.M. 10/03/98):
- Formazione Specifica: in relazione alla classificazione del Rischio aziendale:
Aziende Rischio ALTO: 16 ore, con aggiornamento di ore 8 ogni 3 anni (indicato da Nota VVF del 27/01/2012)
Aziende Rischio MEDIO: 8 ore, con aggiornamento di ore 5 ogni 3 anni (indicato da Nota VVF del 27/01/2012)
Aziende Rischio BASSO: 4 ore, con aggiornamento di ore 2 ogni 3 anni (indicato da Nota VVF del 27/01/2012)
PER OGNI VIOLAZIONE DEI SUDDETTI OBBLIGHI DI SICUREZZA DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO, È PREVISTA LA CORRISPONDENTE RESPONSABILITÀ PENALE DELLO STESSO, CON AMMENDE CHE VANNO DA UN MINIMO DI € 1.300,00 AD OLTRE € 6.000,00 O ARRESTO DA 2 A 4 MESI.
TALI SANZIONI SI RIFERISCONO A CIASCUN LAVORATORE INTERESSATO E QUINDI L’EVENTUALE IMPORTO SANZIONATORIO VA MOLTIPLICATO PER IL NUMERO DEI LAVORATORI NON INFORMATI/FORMATI/ADDESTRATI.