
Addetto Emergenza ed Evacuazione

L’art. 18 del D. Lgs. 81/08 obbliga il Datore di Lavoro
a designare preventivamente i lavoratori Addetti Antincendio e Gestione Emergenze.
L’art. 37 del D. Lgs. 81/08 prevede l’obbligo per i datori di Lavoro di
fornire a tali Addetti un’adeguata e specifica formazione ed un aggiornamento periodico, in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro: i contenuti della formazione e del relativo aggiornamento sono quelli previsti dal D.M. 10/03/1998.
Sulla base del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) è possibile classificare il livello di rischio di incendio nel luogo di lavoro: tale livello può essere BASSO, MEDIO o ELEVATO.
- Luoghi di lavoro a Rischio di incendio BASSO
Si intendono a rischio di incendio BASSO i luoghi di lavoro o parte di essi, in cui sono presenti sostanze a basso tasso di infiammabilità e le condizioni locali e di esercizio offrono scarse possibilità di sviluppo di principi di incendio ed in cui, in caso di incendio, la probabilità di propagazione dello stesso è da ritenersi limitata.
- Luoghi di lavoro a Rischio di incendio MEDIO
Si intendono a rischio di incendio MEDIO i luoghi di lavoro o parte di essi, in cui sono presenti sostanze infiammabili e/o condizioni locali e/o di esercizio che possono favorire lo sviluppo di incendi, ma nei quali, in caso di incendio, la probabilità di propagazione dello stesso è da ritenersi limitata.
- Luoghi di lavoro a Rischio di incendio ELEVATO
- Si intendono a rischio di incendio ELEVATO i luoghi di lavoro o parte di essi, in cui per presenza di sostanze altamente infiammabili e/o per le condizioni locali e/o di esercizio sussistono notevoli probabilità di sviluppo di incendi e nella fase iniziale sussistono forti probabilità di propagazione delle fiamme, ovvero non è possibile la classificazione come luogo a rischio di incendio basso o medio.
A titolo esemplificativo ma non esaustivo, elenchi di luoghi di lavoro, classificati in base al livello di rischio, sono riportati nell’Allegato IX del D.M. 10/03/1998.
La Formazione obbligatoria per gli Addetti Antincendio e Gestione Emergenze si compone di (D.M. 10/03/1998):
- Formazione Specifica in relazione alla classificazione del Rischio di incendio:
Rischio ELEVATO: 16 ore, con aggiornamento di 8 ore ogni 3 anni
- Rischio MEDIO: 8 ore con aggiornamento di 5 ore ogni 3 anni
- Rischio BASSO: 4 ore con aggiornamento di 2 ore ogni 3 anni.
PER OGNI VIOLAZIONE DEI SUDDETTI OBBLIGHI DI SICUREZZA DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO, È PREVISTA LA CORRISPONDENTE RESPONSABILITÀ PENALE DELLO STESSO, CON AMMENDE CHE VANNO DA UN MINIMO DI € 1.300,00 AD OLTRE € 6.000,00 O ARRESTO DA 2 A 4 MESI.
TALI SANZIONI SI RIFERISCONO A CIASCUN LAVORATORE INTERESSATO E QUINDI L’EVENTUALE IMPORTO SANZIONATORIO VA MOLTIPLICATO PER IL NUMERO DEI LAVORATORI NON INFORMATI/FORMATI/ADDESTRATI.