
Addetto al Primo Soccorso

L’art. 18 del D. Lgs. 81/08 obbliga il Datore di Lavoro
a designare preventivamente i lavoratori Addetti al Primo Soccorso.
L’art. 37 del D. Lgs. 81/08 prevede l’obbligo per i datori di Lavoro di
fornire agli Addetti di Primo Soccorso un’adeguata e specifica formazione ed un aggiornamento periodico, in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro: i contenuti della formazione e del relativo aggiornamento sono quelli previsti dal D.M. 388/03.
L’organizzazione del Primo Soccorso è regolata in funzione della classificazione aziendale in 3 diverse categorie individuate
(gruppi A, B e C).
L’appartenenza di un’azienda o di un’unità produttiva ad un gruppo, si riflette sulla dotazione minima delle attrezzature e sulla formazione richiesta agli addetti.
- Azienda di Gruppo A – Si definiscono le seguenti aziende:
I. Aziende o unità produttive con attività industriali, soggette all’obbligo di dichiarazione o notifica, di cui all’articolo 2, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, centrali termoelettriche, impianti e laboratori nucleari di cui agli articoli 7, 28 e 33 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, aziende estrattive ed altre attività minerarie definite dal decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624, lavori in sotterraneo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 320, aziende per la fabbricazione di esplosivi, polveri e munizioni
- II. Aziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori appartenenti o riconducibili ai gruppi tariffari INAIL con indice infortunistico di inabilità permanente superiore a quattro, quali desumibili dalle statistiche nazionali INAIL relative al triennio precedente ed aggiornate al 31 dicembre di ciascun anno. Le predette statistiche nazionali INAIL sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale [*vedi immagine sottostante]
- III. Aziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori a tempo indeterminato del comparto dell’agricoltura.
- Azienda di Gruppo B – aziende o unità produttive con tre o più lavoratori che non rientrano nel gruppo A.
- Azienda di Gruppo C – aziende o unità produttive con meno di tre lavoratori che non rientrano nel gruppo A.
Di seguito il riepilogo della classificazione aziendale in relazione al numero dei lavoratori ed all’attività svolta:
N. LAVORATORI | |||
---|---|---|---|
1-2 | 3-5 | OLTRE 5 | |
AZIENDE DEL GRUPPO A – I | GRUPPO A | GRUPPO A | GRUPPO A |
INDICE INFORTUNISTICO DI INABILITÀ PERMANENTE MINORE OD UGUALE A 4 | GRUPPO C | GRUPPO B | GRUPPO B |
INDICE INFORTUNISTICO DI INABILITÀ PERMANENTE SUPERIORE A 4 | GRUPPO C | GRUPPO B | GRUPPO A |
COMPARTO AGRICOLTURA | GRUPPO C | GRUPPO B | GRUPPO A |

La Formazione obbligatoria per gli Addetti di Primo Soccorso si compone di (D.M. 388/2003):
- Formazione Specifica in relazione alla classificazione del Rischio aziendale:
Aziende Tipo A – Rischio ALTO: 16 ore, con aggiornamento di 6 ore ogni 3 anni
- Aziende Tipo B – Rischio MEDIO: 12 ore con aggiornamento di 4 ore ogni 3 anni
- Aziende Tipo C – Rischio BASSO: 12 ore con aggiornamento di 4 ore ogni 3 anni.
PER OGNI VIOLAZIONE DEI SUDDETTI OBBLIGHI DI SICUREZZA DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO, È PREVISTA LA CORRISPONDENTE RESPONSABILITÀ PENALE DELLO STESSO, CON AMMENDE CHE VANNO DA UN MINIMO DI € 1.300,00 AD OLTRE € 6.000,00 O ARRESTO DA 2 A 4 MESI.
TALI SANZIONI SI RIFERISCONO A CIASCUN LAVORATORE INTERESSATO E QUINDI L’EVENTUALE IMPORTO SANZIONATORIO VA MOLTIPLICATO PER IL NUMERO DEI LAVORATORI NON INFORMATI/FORMATI/ADDESTRATI.