
Formazione Lavoratori

L’art. 2 del D. Lgs. 81/08 definisce il
Lavoratore persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un Datore di Lavoro, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere una professione.
La formazione dei lavoratori per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro è uno dei principali obblighi a carico del Datore di Lavoro
così come previsto in diversi articoli del D. Lgs. 81/08, (primo fra tutti l’art. 37, il quale obbliga il Datore di Lavoro a provvedere alla Formazione dei Lavoratori, secondo i contenuti e la durata previsti dall’Accordo Stato Regioni del 21/12/2011).
La formazione obbligatoria per i Lavoratori si compone di:
Formazione Generale (credito formativo permanente): riguardante tutti i settori o comparti aziendali e con una durata non inferiore a 4 ore
- Formazione Specifica: in relazione alla classificazione del Rischio aziendale basata sui codici ATECO 2007 ed alla mansione effettivamente svolta:
Rischio BASSO: 4 ore
- Rischio MEDIO: 8 ore
- Rischio ALTO: 12 ore
Inoltre è previsto un aggiornamento periodico di 6 ore ogni 5 anni.
PER OGNI VIOLAZIONE DEI SUDDETTI OBBLIGHI DI SICUREZZA DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO, È PREVISTA LA CORRISPONDENTE RESPONSABILITÀ PENALE DELLO STESSO, CON AMMENDE CHE VANNO DA UN MINIMO DI € 1.300,00 AD OLTRE € 6.000,00 O ARRESTO DA 2 A 4 MESI.
TALI SANZIONI SI RIFERISCONO A CIASCUN LAVORATORE INTERESSATO E QUINDI L’EVENTUALE IMPORTO SANZIONATORIO VA MOLTIPLICATO PER IL NUMERO DEI LAVORATORI NON INFORMATI/FORMATI/ADDESTRATI.