Preposto

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Preposto2018-10-01T18:29:29+00:00

Preposto

L’art. 2 del D. Lgs. 81/08 definisce il

Preposto la persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.

Il Preposto è, quindi, per effetto di legge, il garante operativo in materia di salute e sicurezza del lavoro, indipendentemente dalla delega e dal potere di spesa che ad esso viene attribuito dal Datore di Lavoro o dal Dirigente (Principio di Effettività – art. 299 del D. Lgs. 81/08).

L’art. 37 del D. Lgs. 81/08 prevede l’obbligo per i datori di Lavoro di

fornire ai Preposti un’adeguata e specifica formazione ed un aggiornamento periodico, in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro: i contenuti della formazione e del relativo aggiornamento sono quelli previsti dall’Accordo Stato Regioni del 21/12/2011.

La Formazione Particolare Aggiuntiva obbligatoria per il Preposto ha una durata non inferiore ad 8 ore con un aggiornamento periodico di 6 ore ogni 5 anni.

PER OGNI VIOLAZIONE DEI SUDDETTI OBBLIGHI DI SICUREZZA DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO, È PREVISTA LA CORRISPONDENTE RESPONSABILITÀ PENALE DELLO STESSO, CON AMMENDE CHE VANNO DA UN MINIMO DI € 1.300,00 AD OLTRE € 6.000,00 O ARRESTO DA 2 A 4 MESI.

TALI SANZIONI SI RIFERISCONO A CIASCUN LAVORATORE INTERESSATO E QUINDI L’EVENTUALE IMPORTO SANZIONATORIO VA MOLTIPLICATO PER IL NUMERO DEI LAVORATORI NON INFORMATI/FORMATI/ADDESTRATI.

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