
RLS

L’art. 2 del D. Lgs. 81/08 definisce il
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) la persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro.
L’art. 37 del D. Lgs. 81/08 prevede l’obbligo per i datori di Lavoro di
fornire agli RLS un’adeguata e specifica formazione ed un aggiornamento periodico, in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro: i contenuti della formazione e del relativo aggiornamento sono definiti nel presente articolo.
La Formazione Specifica per l’RLS ha una durata non inferiore a 32 ore con un aggiornamento annuale di 4 ore per aziende fino a 50 dipendenti, 8 ore per aziende con più di 50 dipendenti.
PER OGNI VIOLAZIONE DEI SUDDETTI OBBLIGHI DI SICUREZZA DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO, È PREVISTA LA CORRISPONDENTE RESPONSABILITÀ PENALE DELLO STESSO, CON AMMENDE CHE VANNO DA UN MINIMO DI € 1.300,00 AD OLTRE € 6.000,00 O ARRESTO DA 2 A 4 MESI.
IN CASO DI MANCATA CONSULTAZIONE DELL’RLS DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO, È PREVISTA LA CORRISPONDENTE RESPONSABILITÀ PENALE DELLO STESSO, CON AMMENDE CHE VANNO DA UN MINIMO DI € 2.600,00 AD OLTRE € 5.000.
TALI SANZIONI SI RIFERISCONO A CIASCUN LAVORATORE INTERESSATO E QUINDI L’EVENTUALE IMPORTO SANZIONATORIO VA MOLTIPLICATO PER IL NUMERO DEI LAVORATORI NON INFORMATI/FORMATI/ADDESTRATI.